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| La disciplina del danno biologico...leggi l'articolo per esteso |
| Innanzitutto, è necessario chiarire che non si utilizza l'espressione salute, nella sua accezione medico-legale, quanto in riferimento al valore dell'individuo, nel suo complesso, cioè al suo modo di esistere, di essere in tutte le sue attività. Una definizione più precisa deriva dalla giurisprudenza di merito e di legittimità concorde nel definireil danno biologico, come una lesione all'integrità psicofisica dell'individuo, incidente sulla propria personalità. Il risarcimento del danno biologico trova riconoscimento dagli anni settanta, in precedenza, infatti, erano risarcibili solo i danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. e i danni morali ex art. 2059 c.c. Il primo si riferisce, essenzialmente, al danno valutabile in termini economici o al danno inerente la capacità di produrre reddito. Il risarcimento dei danni morali contempla, invece, la compensazione del danno subito: un patema d'animo o un dolore psicofisico. Successivamente, una serie di sentenze della Corte Costituzionale, accolte dalla Corte di Cassazione, introducono e configurano il danno alla salute non patrimoniale, come applicazione dell'art. 32 della Costituzione. Viene, quindi, riconosciuto un nuovo genere, autonomo rispetto al danno patrimoniale e al danno morale e che rappresenta l'evento costitutivo della lesione. Più precisamente, il danno biologico si distingue dagli altri due, perché è sempre presente in ogni lesione, essendo ciò che concretizza la lesione stessa. Nel concetto di danno biologico rientrano una serie di altre figure: |
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