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Il demansionamento del lavoratore e mezzi di tutela...leggi l'articolo per esteso

Il lavoratore può essere, eventualmente, destinato a svolgere incarichi corrispondenti ad un livello superiore, acquisito in un secondo momento oppure ad attività equivalenti a quelle previste dal contratto di lavoro iniziale.

La retribuzione non deve subire diminuzioni, in seguito del cambiamento di mansioni, rispetto a quella inizialmente percepita, la stessa può, anzi deve, essere adeguata all'attribuzione di mansioni di livello superiore.

Qualora il comportamento del datore di lavoro fosse contrario alla predetta disposizione, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro per richiedere l'accertamento in sede giudiziale dell'effettiva illegittimità del demansionamento posto in essere e ottenere la riassegnazione ad un adeguato livello professionale.

E' ormai pacifico in giurisprudenza che il demansionamento prolungato comporta per il lavoratore un grave danno al proprio valore sul mercato del lavoro, da ciò ne discende la necessità di prevedere in sede giudiziale il riconoscimento di un danno risarcibile.

Dalla casistica giurisprudenziale, risulta generalmente riconosciuto al lavoratore un risarcimento equivalente, circa alla metà delle retribuzioni percepite dallo stesso, durante il periodo di demansionamento.

In particolari circostanze si è parlato anche di un eventuale danno alla salute del dipendente dovuta alla sofferenza psico-fisica, causata della dequalificata posizione lavorativa, risarcibile mediante il ricorso al cosiddetto danno biologico.

E', inoltre, importante sottolineare che il lavoratore dequalificato in violazione della legge, può ottenere oltre al risarcimento patrimoniale, anche un provvedimento del giudice che lo reintegri nelle mansioni contrattuali da lui inizialmente sottoscritte o ad altre di livello superiore.

In buona sostanza, il datore può sempre variare le mansioni del lavoratore, purché i nuovi incarichi attribuiti siano di livello superiore o equi...leggi l'articolo per esteso

 

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