| La normativa è di per se, univoca nello stabilire, condizioni e casi in cui,
tale previsione diviene effettivamente realizzabile.
Presupposto imprescindibile è, innanzitutto, il protrarsi dell'attività
lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo minimo di otto anni
e tale richiesta non può essere superiore al 70% del TFR totale spettante.
Ciò che caratterizza tale disposizione normativa, è indubbiamente il carattere
di necessità e straordinarietà come prerogativa della richiesta di
anticipazione TFR. La stessa può essere domandata una sola volta, nel corso del
rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro procede annualmente alla liquidazione delle richieste
pervenute, entro i limiti del 10% degli aventi diritto e nei confronti di un
numero di dipendenti che non oltrepassi la soglia del 4% dei dipendenti in
forza.
Si sottolinea che, una volta corrisposta l'anticipazione, tale importo sarà
necessariamente detratto dal TFR spettante al lavoratore, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
La legge fa espressa menzione delle circostanze nelle quali il lavoratore può
richiedere l'anticipazione del TFR: in caso di spese sanitarie per terapie o
interventi, ritenuti dalla legge necessari e straordinari,oppure di fronte
all'eventualità di acquisto di prima casa per sé o per i propri figli,
documentato con atto notarile.
Al di fuori delle ipotesi menzionate, l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c.
consente la possibilità di condizioni più favorevoli nei contratti collettivi
o nei patti individuali.
Sottocategoria: Consigli-pratici-
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