| In Italia il nostro ordinamento offre delle agevolazioni
alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami disponendo che i
lavoratori iscritti a regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, hanno diritto a non essere inseriti in turni di
lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Lo studente lavoratore ha a disposizione un monte di 150 ore di permessi
retribuiti in tre anni per frequentare corsi e lezioni (le modalità per
ottenerlo variano, e sono descritte nell articolo 91 dei Contratti Nazionali di
Lavoro). Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della
scuola dell'obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si
tratta di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, il tetto massimo
è diminuito a 120 ore.
Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non
retribuito all'anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente,
compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
Durante il periodo degli esami i lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti. Inoltre, si ha
diritto, in caso di esame oltre al giorno di permesso già accordato dalla
legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi
precedenti l'esame. Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui
l'esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso
anno accademico
Queste facilitazioni agevolano lo studente alla frequenza dei corsi ed alla
preparazione agli esami.
Il datore di lavoro può richiedere però che il lavoratore dimostri l'effettiva
frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, attraverso la produzione di
adeguata documentazione.
Inutile ricordare che spesso in realtà le cose cambiano, che a volte i datori
di lavoro non...leggi
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