| Regolamento del Lavoro (Codice Civile Art. 2060-2246)
TITOLO I DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA
TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
TITOLO IV DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve con...leggi
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