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Dlgs 4 agosto 1999, n. 345 - Protezione giovani sul luogo di lavoro...leggi l'articolo per esteso
Art. 1.

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.

2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" e' sostituita dalla seguente: "bambino".

2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.". 

Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciottoanni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;

b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".

Art. 4.

1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di...leggi l'articolo per esteso
 

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