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Malattia insorta durante le ferie...leggi l'articolo per esteso

Ecco un riepilogo della normativa vigente in tema di conseguenze della malattia insorta durante le ferie, e relativi adempimenti da parte delle aziende.

L'argomento fu illustrato con la circolare Inps 17 maggio 2000, n. 109, che qui di seguito riassumiamo.

L'istituto si è adeguato all'orientamento - ormai prevalente - espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1947 del 23.2.1998; l'orientamento della giurisprudenza e le conseguenti istruzioni Inps impongono alle aziende di ricorrere allo strumento delle visite di controllo (da attivare anche durante il periodo di chiusura collettiva) nel caso in cui intendano contestare l'idoneità della malattia di interrompere il periodo di ferie.

Il meccanismo individuato dall'Inps non appare tuttavia condivisibile sia perché non è garantita l'efficacia dello strumento adottato (visite di controllo) sia perché scarica sulle Aziende tutte le incombenze e gli oneri legati all'accertamento delle compatibilità tra malattie e ferie.

Infatti, con l'importante sentenza numero 1947 del 23 febbraio 1998 ripresa dall'Inps, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto il conflitto interpretativo preesistente affermando che:

1. la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente; è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore gli impedisca effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie;

2. di conseguenza, per il diritto al trattamento di malattia non è sufficiente che il lavoratore provveda - secondo le ordinarie norme vigenti - all'invio della documentazione sanitaria all'azienda e all'Inps;

3. l'onere di provare che la malattia non pregiudichi il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (e che pertanto la malattia non sia idonea a interrompere le ferie) incombe sul datore di lavor...leggi l'articolo per esteso

 

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