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Dlgs 27 gennaio 1992, n. 80 - Tutela per insolvenza del datore dei lavoro...leggi l'articolo per esteso
Art. 1.
Garanzia dei crediti di lavoro
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro-
cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il
lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono
ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia
istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297,
dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle
procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i
suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il
pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2,
sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano
risultate in tutto o in parte insufficienti.

Art. 2.
Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.
1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro-
cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa,
ovvero la data di cessazione del rapport...leggi l'articolo per esteso
 

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