| Le ferie costituiscono un periodo di riposo retribuito che costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore previsto dalla Costituzione all'art. 36 comma 3 e dal Codice civile all'art. 2109.
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Cost. Art. 36 c. 3
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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Codice civ. Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (disp. di att.al c.c. 98).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.
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La durata del periodo di ferie risulta fissata dalla legge, dai contratti collettivi e individuali, dagli usi e secondo equità. I tempi di godimenti delle ferie devono essere fissati dal datore di lavoro in funzione delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore.
Le ferie devono essere godute entro l'anno dalla maturazione, se ciò non avviene, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari alla retribuzione giornalieri per ogni giorno di ferie non godute.
Sottocategoria: Lavoro-a-tempo-indeterminato-
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