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Lavoro a domicilio...leggi l'articolo per esteso

Il lavoro a domicilio è regolamentato dalla legge 877/1973.
Il fatto di lavorare presso il proprio domicilio di per sé non è sufficiente a determinare l'applicazione di tale normativa.
Quanto previsto dalla legge 877 costituisce una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. Vi sarà l'applicabilità di tale disciplina quando il lavoratore:

a) ha la disponibilità di un locale esterno all'azienda;
b) lavora da solo o con l'ausilio, al massimo, dei membri della propria famiglia;
c) è assoggettato a direttive predeterminate impartite dal committente;
d) svolge un'attività omogenea, come contenuto, rispetto a quella del committente.

Esso si distingue dal lavoro subordinato ordinario per il venire meno della necessità di un assoggettamento continuativo al potere direttivo del datore di lavoro che può essere sostituito da un assoggettamento predeterminato ad inizio prestazione. Esiste tuttavia un elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il lavoro subordinato visto in precedenza: è necessario che l'attività svolta in ambito domiciliare abbia un contributo produttivo omogeneo rispetto all'attività produttiva aziendale. A questa tipologia di contratto è possibile assoggettare il programmatore che opera con continuità senza vincoli di tipo spazio-temporale per conto di una software house, mentre lo stesso non può dirsi per lo stesso lavoratore qualora egli prestasse la sua opera per conto di un'azienda metalmeccanica o per conto di una banca. 



Sottocategoria:  Lavoro-autonomo-

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