|
I tirocini possono essere una interessante opportunità per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende, rappresentano certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro comportare obblighi di assunzione.
Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza svolta.
Beneficiari
Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
Durata massima del tirocinio
4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria
6 mesi per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità
6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
12 mesi per persone svantaggiate (Legge 381/91)
12 mesi per laureati da non più di 18 mesi
24 mesi per soggetti portatori di handicap
Modalità di esecuzione
Il tirocinio è un rapporto triangolare tra:
Tirocinante,
Azienda ospitante: pubblica o privata,
Ente promotore: Università, Scuole, Enti di Formazione, Servizi per l'Impiego delle Regioni e delle Province, Comunità terapeutiche, Servizi di inserimento lavorativo per disabili, Cooperative sociali.
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolg...leggi
l'articolo per esteso |